Sez. 5, Sentenza n. 5764 del 07/12/2012 Ud. (dep. 05/02/2013) Rv. 254965 - 01
IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di appello - Assenza di motivazione in ordine alla valutazione della responsabilità dell'imputato ai fini civilistici - Annullamento con rinvio al giudice penale.
IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI
La previsione di cui all'art. 578 cod. proc. pen. - per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili - comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; qualora, pertanto, tale motivazione manchi, l'annullamento della sentenza di appello, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, deve essere disposto con rinvio al giudice penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)