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Sez. 5, Sentenza n. 42135 del 15/07/2011 Ud. (dep. 16/11/2011) Rv. 251707 - 01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Sentenza di condanna in primo grado - Declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e di conferma delle statuizioni civili della pronuncia di primo grado, in sede di appello - Omessa motivazione in merito alle statuizioni civili - Illegittimità - Conseguenze - Annullamento con rinvio al giudice penale.
Stato
decisa il 2011-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251707-01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI

È illegittima la decisione con cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere in ordine ai reati - per i quali in primo grado sia intervenuta sentenza di condanna alle pene di giustizia nonché al risarcimento dei danni - perché estinti per prescrizione, omettendo di motivare e, quindi, di esaminare i motivi di gravame in funzione del giudizio di responsabilità, sia pure ai soli riflessi civilistici afferenti alla determinazione dell'"an debeatur"; in tal caso, il giudice di legittimità deve annullare con rinvio al giudice penale, in quanto l'annullamento con rinvio al giudice civile, ex art. 622 cod. proc. pen., postula il definitivo accertamento della responsabilità penale - non sussistente nella specie, in ragione dell'intervenuta declaratoria di prescrizione, la cui applicazione richiede soltanto che non risulti l'evidenza di più favorevole causa di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. - o l'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla sola parte civile avverso sentenza di proscioglimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)