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Sez. 2, Sentenza n. 4488 del 08/07/1981 (Rv. 415195 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO FONDATA SU DETERMINATE VOCI DI DANNO - DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO CON GIUDICATO - NUOVA DOMANDA DI RISARCIMENTO IN RELAZIONE A VOCI NUOVE E DIVERSE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415195-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO FONDATA SU DETERMINATE VOCI DI DANNO - DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO CON GIUDICATO - NUOVA DOMANDA DI RISARCIMENTO IN RELAZIONE A VOCI NUOVE E DIVERSE - INAMMISSIBILITA.*

In tema di Azione di risarcimento dei danni, salve le ipotesi in cui espressamente l'attore fa presente alla controparte che si riserva di chiedere in altro giudizio voci ulteriori di danno derivanti dalla stessa causa ovvero vi sia un giudicato che riservi ad altro processo la liquidazione di una parte del danno, deve escludersi che sia consentito agire in giudizio per il risarcimento dei danni esponendo all'uopo determinate voci e, poi, definito il giudizio con giudicato, agire ex novo per risarcimento dei danni derivanti dallo stesso fatto ma in relazione a voci nuove e diverse, in quanto il giudicato copre, di regola e salve le eccezioni sopra enunciate, anche le voci non formanti oggetto specifico della domanda, in quanto tali voci sono potenzialmente comprese in esse e costituiscono il deducibile nel giudizio. (V mass 839/72).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)