Sez. U, Sentenza n. 131 del 15/03/1999 (Rv. 524108 - 01)
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI E NON ECONOMICI | Differenze - Individuazione - Criteri - Ente Colombo di Genova - Natura - Controversie con i dipendenti - Devoluzione al giudice amministrativo.
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI E NON ECONOMICI
Gli enti pubblici economici (definiti, ex R.D. 1303/38, leggi 300/70 e 1034/71, come "enti pubblici, comunque denominati, operanti nel campo della produzione e dediti ad attività esclusivamente o prevalentemente economica") svolgono, per la realizzazione dei loro fini istituzionali, un'attività di conservazione, di scambio, di produzione di beni o di servizi secondo criteri di economicità, un'attività, cioè, funzionale non soltanto al perseguimento di fini sociali, ma anche al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi, dal carattere puramente imprenditoriale, ovvero misto (in parte imprenditoriale, in parte autoritativo), ma a condizione che l'imprenditorialità ne risulti pur sempre il connotato predominante. Ne consegue che all'Ente Colombo '92 (costituito con atto pubblico del 19 maggio 1988 come associazione non riconosciuta avente per oggetto l'organizzazione, la preparazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'esposizione internazionale Colombo, e successivamente eretto in ente con personalità giuridica di diritto pubblico a carattere temporaneo, per effetto della legge 373/88) non può legittimamente riconoscersi la natura di ente pubblico economico, atteso che il limitato periodo di esistenza attribuitogli (fino al luglio 1993) ed il compito di costruzione di grandi opere pubbliche affidatogli "ex lege", escludendo la possibilità che entrate diverse dagli ingenti contributi statali potessero coprire le ingenti spese di realizzazione delle proprie finalità istituzionali, ne escludevano, altresì, qualsiasi prevalenza dell'attività volta alla realizzazione di utili. Alla natura non economica dell'Ente consegue, pertanto, che la cognizione delle controversie in tema di rapporto di lavoro con i dipendenti deve ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/06/1938 num. 1303, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 39, Legge 23/08/1988 num. 373
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)