Sez. 5, Sentenza n. 25905 del 03/06/2002 Ud. (dep. 08/07/2002) Rv. 222066 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Accoglimento dell'appello dell'imputato e riconoscimento di una ulteriore attenuante - Automatica diminuzione della pena - Esclusione - Autonoma comparazione da parte del Giudice - Legittimità - Violazione del divieto di "reformatio in pejus" - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
In materia di cognizione del giudice di appello, la diminuzione della pena complessivamente irrogata, secondo la previsione dell'art. 597 comma 4 cod. proc. pen., non consegue automaticamente alla revisione del giudizio di comparazione tra le circostanze in favore dell'imputato, atteso che un precedente giudizio di prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti può essere ribadito senza alcuna implicita "reformatio in pejus", allorché venga ritenuto tuttora maggiore il peso delle aggravanti nonostante il riconoscimento di una ulteriore circostanza attenuante.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Cod. Pen. art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)