Sez. 6, Sentenza n. 41625 del 07/10/2009 Ud. (dep. 29/10/2009) Rv. 245015 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Accoglimento dell'appello proposto dal P.M. esclusivamente sul riconoscimento delle attenuanti generiche - Reato continuato - Aumento della pena prevista per i reati satelliti in misura superiore a quella precedente - Difetto di impugnazione specifica - Violazione del divieto - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
In tema di impugnazioni, viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, in conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione proposta dal P.M. esclusivamente in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche nel giudizio di primo grado, ridetermini la pena per i reati in continuazione in misura superiore a quella individuata dal primo giudice, senza modificare la valutazione comparativa delle circostanze oggetto del giudizio di bilanciamento. (Nel caso di specie, in cui all'esito del giudizio di primo grado le attenuanti generiche, assieme all'attenuante ex art. 73, comma quinto, d. P.R. n. 309 del 1990, erano state ritenute prevalenti sulla contestata recidiva, la S.C. ha rideterminato la misura della sola pena detentiva, lasciando inalterata la pena base e apportandovi l'aumento per la continuazione nella misura già fissata dal giudice di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)