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Sez. 1, Sentenza n. 21048 del 02/11/2004 (Rv. 580464 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Sospensione provvisoria disposta dal Prefetto ex art. 223, comma secondo, cod. strada - Funzione cautelare - Sussistenza - Conseguenze - Adozione in un termine compatibile con detta funzione - Necessità.
Stato
decisa il 2004-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580464-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

Il provvedimento del Prefetto di sospensione della patente di guida previsto dall'art. 223, comma secondo, del codice della strada, avendo natura cautelare e trovando giustificazione nella necessità di impedire, nell'immediatezza del fatto, che il conducente del veicolo, nei cui confronti esistano fondati elementi di responsabilità in ordine a un comportamento lesivo della incolumità altrui, possa reiterare una condotta suscettibile di arrecare ulteriore pericolo, trova il suo limite di legittimità nella rispondenza alla funzione cautelare che gli è propria. Ne consegue che, pur se la norma non prevede espressamente un termine di decadenza del potere di disporre la sospensione cautelare della patente, il provvedimento è illegittimo ove non sia adottato entro un tempo che ne giustifichi la funzione cautelare, alla quale la legittimità della sua adozione è ontologicamente limitata, dovendosi quindi escludere che detto provvedimento possa essere adottato entro il termine di prescrizione della sanzione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 218, Cod. Strada art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)