Sez. L, Sentenza n. 2673 del 10/05/1979 (Rv. 398995 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - DIRITTO DELLA LAVORATRICE MADRE DI ASSENTARSI DAL LAVORO EX ART 7 DELLA LEGGE N 1204 DEL 1971 - APPLICABILITA ANALOGICA NELL'IPOTESI DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DI UN BAMBINO ALLA LAVORATRICE EX ART 314 COD CIV.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - DIRITTO DELLA LAVORATRICE MADRE DI ASSENTARSI DAL LAVORO EX ART 7 DELLA LEGGE N 1204 DEL 1971 - APPLICABILITA ANALOGICA NELL'IPOTESI DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DI UN BAMBINO ALLA LAVORATRICE EX ART 314 COD CIV.*
L'art 7 della legge 30 dicembre 1971 n 1204, ove riconosce alla lavoratrice madre il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo di sei mesi entro il primo anno di vita del bambino, integra una norma essenzialmente diretta a tutelare esigenze di assistenza materiale ed affettiva del minore nella prima fase della sua vita, e, pertanto, ancorche dettata per il caso della filiazione legittima o naturale, deve ritenersi analogicamente applicabile, anche prima delle modificazioni introdotte in proposito dalla successiva legge 9 dicembre 1977 n 903, in favore della donna cui sia stato provvisoriamente affidato un bambino dal tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art 314/6 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 sexies, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 6 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)