Sez. U, Sentenza n. 2878 del 10/05/1982 (Rv. 420763 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - PUERPERIO - PROVVIDENZE PREVISTE DALLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 PER LE LAVORATRICI MADRI ED ESTESE ALLE LAVORATRICI ADOTTANTI OD AFFIDATARIE DI BAMBINI DALLO ART. 6 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - ESTENSIONE ALLA LAVORATRICE CHE ABBIA ACCOLTO UN BAMBINO ABBANDONATO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - PUERPERIO - PROVVIDENZE PREVISTE DALLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 PER LE LAVORATRICI MADRI ED ESTESE ALLE LAVORATRICI ADOTTANTI OD AFFIDATARIE DI BAMBINI DALLO ART. 6 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - ESTENSIONE ALLA LAVORATRICE CHE ABBIA ACCOLTO UN BAMBINO ABBANDONATO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - ESCLUSIONE.*
Le provvidenze disposte dalla legge 30 dicembre 1971 n. 1204 in favore delle lavoratrici madri, e poi estese dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 in favore delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, non sono applicabili nel caso della lavoratrice che abbia accolto presso di sè un bambino abbandonato, a seguito di provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni a norma dell'art. 314/6 cod. civ., atteso che tale provvedimento, diretto ad assicurare in via provvisoria mere esigenze di ricovero del minore, non costituisce un rapporto simile a quello dell'affidamento adottivo o preadottivo, né comunque assegna alla donna un ruolo equiparabile a quello della madre naturale, sicché non può giustificare un'estensione in via analogica dei suddetti benefici. (V 3283/80, mass n 407085; (contra 2673/79, mass n 398995).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Civ. art. 314 vicies, Cod. Civ. art. 314 quatervicies, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)