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Sez. L, Sentenza n. 2811 del 08/05/1984 (Rv. 434845 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - PUERPERIO - ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO NEI TRE MESI SUCCESSIVI AL PARTO - DISCIPLINA EX ARTT.4 LETT. C) E 15, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - APPLICAZIONE NELL'IPOTESI DI AFFIDAMENTO PREADOTTIVO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434845-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - PUERPERIO - ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO NEI TRE MESI SUCCESSIVI AL PARTO - DISCIPLINA EX ARTT.4 LETT. C) E 15, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - APPLICAZIONE NELL'IPOTESI DI AFFIDAMENTO PREADOTTIVO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - OBBLIGATORIETÀ.*

Ai sensi dell'art. 12 delle preleggi ed in armonia con i precetti degli artt. 31, secondo comma, e 37, primo comma, della Costituzione, le norme (in tema di astensione obbligatoria dal lavoro nei tre mesi successivi al parto) dettate dall'art. 4, lett. C), e dallo art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) sono applicabili anche nel caso di affidamento preadottivo anteriore all'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parità di trattamento tra uomini e Donne in materia di lavoro). (V 2878/82, mass n 420763; (V 3283/80, mass n 407085; (V 2673/79, mass n 398995; (Conf 6087/83, mass n 430885; (Conf ord 752/83, mass n 430811; (contra 787/84, mass n 433019).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 31, Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 314 vicies, Preleggi art. 12, Preleggi art. 14, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)