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Sez. L, Sentenza n. 787 del 01/02/1984 (Rv. 433019 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ - DISCIPLINA PER LA TUTELA DEL BAMBINO EX LEGGE N. 1204 DEL 1971 CONTENENTE NORME DI TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI - ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO EX ART. 4 DELL'INDICATA LEGGE - APPLICAZIONE ALLE IPOTESI DI ADOZIONE SPECIALE E DI AFFIDAMENTO PREADOTTIVO, GIÀ PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - ESCLUSIONE - ASTENSIONE FACOLTATIVA EX ART. 7 - APPLICABILITÀ - DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO TRA MADRE NATURALE E LA MADRE ADOTTIVA O AFFIDATARIA IN PREADOZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433019-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ - DISCIPLINA PER LA TUTELA DEL BAMBINO EX LEGGE N. 1204 DEL 1971 CONTENENTE NORME DI TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI - ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO EX ART. 4 DELL'INDICATA LEGGE - APPLICAZIONE ALLE IPOTESI DI ADOZIONE SPECIALE E DI AFFIDAMENTO PREADOTTIVO, GIÀ PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - ESCLUSIONE - ASTENSIONE FACOLTATIVA EX ART. 7 - APPLICABILITÀ - DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO TRA MADRE NATURALE E LA MADRE ADOTTIVA O AFFIDATARIA IN PREADOZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La disciplina dettata dall'art. 4, lett. C), della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, circa l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice madre durante i tre mesi successivi al parto, con diritto all'indennità prevista dall'art. 15, primo comma, della stessa legge, è collegata (al pari delle altre Disposizioni dello stesso art. 4 e del successivo art. 5) al fatto fisiologico della gravidanza e del puerperio e, pertanto, in relazione ad un periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parità di trattamento fra uomini e Donne in materia di lavoro), non è estensibile analogicamente ai casi di adozione e di affidamento preadottivo, rispetto ai quali (sempre in relazione ad un periodo anteriore all'avvento della legge del 1977) è, invece, possibile l'applicazione analogica della disciplina in tema di assenza facoltativa (artt. 7 e 15, secondo comma, della stessa legge n. 1204 del 1971). Tale diversità di trattamento fra madre naturale e la madre adottiva o affidataria in preadozione è giustificata dalla obiettiva diversità delle correlative situazioni (risultante anche dall'art. 6 della citata legge del 1977) e non è sospettabile d'illegittimità costituzionale in rapporto agli artt. 3, 30, 31 e 37 della Costituzione. (V 752/83, mass n 430811; (V 2878/82, mass n 420763; (V 3283/80, mass n 407085; (V 2673/79, mass n 398995; (contra 6087/83, mass n 430885).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 30, Costituzione art. 31, Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 314 vicies, Cod. Civ. art. 314 quatervicies, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)