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Sez. 1, Sentenza n. 47650 del 18/04/2019 Cc. (dep. 22/11/2019) Rv. 278460 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Beneficio subordinato al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno - Termine di adempimento in assenza di espressa disposizione del giudice - Passaggio in giudicato della sentenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278460-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile; ne consegue che è inammissibile l'istanza di integrazione della sentenza rivolta al giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1183 com. 1, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)