Sez. 5 - , Sentenza n. 40480 del 24/06/2019 Ud. (dep. 03/10/2019) Rv. 278381 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Beneficio subordinato al risarcimento del danno - Termine di adempimento in assenza di espressa disposizione del giudice - Passaggio in giudicato della sentenza - Ragioni.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)