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Sez. L, Sentenza n. 2545 del 11/03/1987 (Rv. 451697 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - DANNO DERIVANTE DALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO - CRITERI - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451697-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - DANNO DERIVANTE DALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO - CRITERI - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - LIMITI.*

In relazione ai crediti per prestazioni previdenziali (cui è inapplicabile la rivalutazione automatica prevista dal terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ.), il danno derivante dalla svalutazione monetaria può essere risarcito solo ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., cioè, previa domanda del creditore, mediante la condanna dell'ente debitore - costituito in mora ex re (ai sensi dell'art. 1219 n. 2 cod. civ. nonché degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e 7 della legge n. 533 del 1973) alla scadenza del centoventesimo giorno dalla presentazione della domanda della pensione - al risarcimento del danno ulteriore rispetto a quello coperto dagli interessi moratori. Per l'accertamento e la quantificazione di tale danno, che non è generalizzato in una misura uguale per tutti, il rigore dell'Onere probatorio gravante sul creditore è attenuato dalla possibilità del giudice di utilizzare il notorio acquisito alla comune esperienza, nonché le presunzioni fondate sulle condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità d'impiego del denaro (facendo riferimento, nel caso di creditore occasionale, alla più comune Forma di risparmio del deposito bancario), salva, ove occorra, la possibilità d'integrare tali elementi con criteri equitativi. (V 3004/86, mass n 446011; (V 2368/86, mass n 445493; (V 4923/85, mass n 442301; (V 4269/84, mass nn 436194 e 436195; (V 2727/84, mass nn 434776 e 434777).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)