Sez. 3 - , Sentenza n. 2213 del 22/11/2019 Ud. (dep. 21/01/2020) Rv. 278380 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Risarcimento "prima del giudizio" - Giudizio abbreviato - Limite temporale - Ordinanza di ammissione al rito - Ragioni.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
In caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che, prevedendo la riparazione del danno "prima del giudizio", il legislatore ha inteso ancorare il riconoscimento dell'attenuante al ravvedimento dell'imputato e non all'interesse per la propria sorte processuale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)