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Sez. 6, Sentenza n. 20836 del 13/04/2018 Ud. (dep. 10/05/2018) Rv. 272933 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Effettuazione prima del giudizio - Giudizio abbreviato - Limite temporale - Ordinanza di ammissione del rito.
Stato
decisa il 2018-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272933-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO

Nel caso in cui il procedimento venga definito con giudizio abbreviato, il risarcimento del danno, ai fini del riconoscimento della relativa circostanza attenuante, deve aver luogo prima che sia pronunziata l'ordinanza di ammissione del rito, ai sensi dell'art. 438, comma 4, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)