Sez. U, Sentenza n. 4828 del 25/10/1978 (Rv. 394526 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - GESTIONE DI UN'AZIENDA O DI UN CENTRO DI ATTIVITA ECONOMICA - IMPRESA ESERCITATA DALL'ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO EX ART 2093 COD CIV - CONDIZIONI - GESTIONE CON AUTONOMIA MERAMENTE CONTABILE, CON GLI STESSI ORGANI DIRETTIVI DELL'ENTE E PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI PUBBLICISTICI - RAPPORTO CON I DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - GESTIONE DI UN'AZIENDA O DI UN CENTRO DI ATTIVITA ECONOMICA - IMPRESA ESERCITATA DALL'ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO EX ART 2093 COD CIV - CONDIZIONI - GESTIONE CON AUTONOMIA MERAMENTE CONTABILE, CON GLI STESSI ORGANI DIRETTIVI DELL'ENTE E PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI PUBBLICISTICI - RAPPORTO CON I DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Un'azienda o un centro di attivita economica, facente capo ad un ente pubblico non economico, e qualificabile come "impresa esercitata" dall'ente medesimo, ai sensi dell'art 2093 secondo comma cod civ, con la conseguente natura privatistica dei rapporti di lavoro con i dipendenti e della correlativa devoluzione al giudice ordinario delle controversie ad essi inerenti, solo quando presenti un'organizzazione autonoma e distinta anche sotto l'aspetto finanziario, abbia propri organi forniti di potere deliberativo ed ampia discrezionalita, e persegua inoltre il procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi, secondo gli schemi di profitto propri dell'impresa privata. Pertanto, deve qualificarsi come rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quello che si instaura con un dipendente dell'azienda di ente pubblico non economico (nella specie, azienda agraria e tabacchificio annessi all'istituto tecnico agrario statale G presta), qualora l'azienda medesima presenti un'autonomia meramente contabile, faccia capo agli stessi organi direttivi dell'ente, e si inserisca nell'ambito della sua complessiva struttura, quale strumento diretto ed indispensabile per il perseguimento delle finalita pubblicistiche istituzionali dell'ente medesimo (nella specie, insegnamento delle tecniche agrarie). (V 1392/76, mass n 380101; (V 3784/75, mass n 377990; (V 3396/75, mass n 377538).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)