Sez. 1, Sentenza n. 493 del 14/12/2006 Cc. (dep. 12/01/2007) Rv. 236565 - 01
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Rinuncia dell'indagato in stato di custodia cautelare - Rinuncia tacita - Ammissibilità - Fattispecie.
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
La rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista nell'esclusivo interesse dell'indagato in stato di custodia cautelare e preordinata alla rapida definizione del giudizio in correlazione con la tutela della libertà personale, può essere anche tacita, quando possa essere desunta da condotte ed iniziative implicitamente significative della volontà dell'indagato di rinunciare alla sospensione dei detti termini. (Fattispecie in cui il difensore di fiducia dell'indagato, sottoposto a custodia cautelare in carcere, nel corso dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., aveva svolto le proprie difese a sostegno della richiesta di riesame senza sollevare eccezioni di sorta).
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)