Sez. 3, Sentenza n. 3466 del 19/05/1983 (Rv. 428345 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE.*
La nozione di necessità - che consente al locatore di recedere dal contratto di locazione dell'immobile ad uso non abitativo - ancorché non qualificata con le connotazioni di "urgente ed improrogabile" (che apparivano nell'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253), deve tuttavia porsi come pressante e concreto bisogno dell'interessato alla disponibilità dell'immobile locato ai fini dell'indicata destinazione; con la conseguenza che, mentre non rientra in tale nozione il mero proposito di dare all'immobile quella destinazione, integra la necessità il proposito serio di volere intraprendere una attività commerciale, la quale risulti giustificata da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, le quali devono essere esaminate dal giudice attraverso la valutazione degli elementi all'uopo offerti dal locatore, con esclusione di qualsiasi processo alle intenzioni. (Conf 2880/82, mass n 420766; (Conf 6722/82, mass n 424359; (Conf 6226/81, mass n 417021).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)