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Sez. 3, Sentenza n. 6722 del 09/12/1982 (Rv. 424359 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - IMMOBILE ADIBITO AD ALBERGO - RECESSO DEL LOCATORE - GESTIONE IN PROPRIO DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424359-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - IMMOBILE ADIBITO AD ALBERGO - RECESSO DEL LOCATORE - GESTIONE IN PROPRIO DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Legittima il recesso da locazione di immobile destinato ad albergo - ai sensi degli artt. 73 e 29 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - il proposito serio del locatore di volere intraprendere la gestione in proprio che risulti giustificato da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, anche se non condizionato da esigenze economiche o da motivi di forza maggiore. (V 2626/82, mass n 420479; (V 254/82, mass n 417949; (V 6226/81, mass n 417021; (V 4158/81, mass n 414830).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)