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Sez. L, Sentenza n. 3628 del 16/04/1994 (Rv. 486238 - 01)

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Diritto all'assegno d'invalidità ed alla pensione di inabilità - Requisito sanitario - Previo accertamento con quello economico - Mancanza - Deduzione per la prima volta in Cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486238-01

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere

Ai fini del riconoscimento dell'assegno d'invalidità previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 (conversione del D.L. 30 gennaio 1971 n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), come ai fini della declaratoria del diritto alla pensione d'inabilità prevista dall'art. 12 della stessa legge, l'indagine sull'elemento sanitario è inseparabile da quella relativa al requisito economico, il cui mancato accertamento è deducibile per la prima volta anche in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1971 num. 5, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)