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Sez. 6, Sentenza n. 14480 del 26/03/2026 Ud. (dep. 21/04/2026) Rv. 289854-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO | Art. 593, comma 2, cod. proc. pen. - Sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. - Inappellabilità da parte del pubblico ministero - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289854-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui è stabilito che il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in quanto la scelta di limitare i mezzi di impugnazione esperibili dalla parte pubblica si fonda su un criterio oggettivo, basato sul grado di minor complessità dell'accertamento di determinate categorie di reati, rientrante nei limiti della discrezionalità del legislatore.

Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)