Sez. 2, Sentenza n. 17493 del 16/04/2025 Ud. (dep. 08/05/2025) Rv. 288029-01
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate dopo il 25 agosto 2024 - Art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge n. 114 del 2024 - Impugnazione del pubblico ministero - Esperibilità del ricorso per cassazione per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
In tema di impugnazioni, il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. P PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)