Sez. 2, Sentenza n. 20143 del 23/04/2025 Ud. (dep. 29/05/2025) Rv. 288070-01
IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Sentenze di proscioglimento relative a reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio - Applicabilità dell’art. 593, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. novellato dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge n. 114 del 2024, anche alle sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di impugnazioni, le sentenze di proscioglimento relative a reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, non sono appellabili dal pubblico ministero neanche nel caso in cui risultino emesse in esito a giudizio abbreviato, posto che la citata disposizione non limita l'inappellabilità alle sole sentenze di proscioglimento pronunciate in dibattimento.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 556 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. P PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)