Sez. 4, Sentenza n. 25288 del 23/04/2008 Ud. (dep. 20/06/2008) Rv. 240297 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Responsabilità - Limiti.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un mero ausiliario del datore di lavoro privo di autonomi poteri decisionali e non è dunque destinatario degli obblighi dettati dalla legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle sanzioni, penali e amministrative, previste per la loro violazione. Ciò non esclude peraltro la sua responsabilità per il reato di omicidio colposo conseguito alla mancata adozione di una misura prevenzionale, qualora si accerti che lo stesso abbia indotto il datore di lavoro all'omissione, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 1, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 8, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 10, Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)