Sez. 4, Sentenza n. 39567 del 04/04/2007 Ud. (dep. 26/10/2007) Rv. 237770 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Servizio aziendale di prevenzione - Componenti - Responsabilità - Condizioni.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di infortuni sul lavoro, il componente del servizio aziendale di prevenzione e di protezione, ausiliari del datore di lavoro, che agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che gli deriva dalla sua specifica posizione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 1, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 8, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)