Sez. 6, Sentenza n. 47457 del 03/11/2003 Cc. (dep. 11/12/2003) Rv. 227829 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Declaratoria di inammissibilità - Giudizio di ammissibilità basato sull'inutilità delle investigazioni indicate - Decreto di archiviazione adottato "de plano" - Ricorso per cassazione - Proponibilità.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
È ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice abbia emesso il decreto di archiviazione nonostante l'opposizione della persona offesa presentata a norma dell'art. 410 comma secondo cod. proc. pen., motivando l'inammissibilità in ragione dell'esito assolutamente negativo delle indagini disposte e della inutilità di ulteriori e diversi temi di investigazione, in quanto il diritto al contraddittorio della persona offesa viene in questo modo illegittimamente violato per la mancata adozione del rito camerale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)