Sez. 2, Sentenza n. 1601 del 26/04/1977 (Rv. 385308 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - CONDIZIONI - LIMITI - FACOLTA DI APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENZE - MERA ASPETTATIVA DEL LAVORATORE - TUTELA GIURIDICA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - CONDIZIONI - LIMITI - FACOLTA DI APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENZE - MERA ASPETTATIVA DEL LAVORATORE - TUTELA GIURIDICA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Affinche possa configurarsi un diritto del lavoratore subordinato di essere promosso a categoria, grado o classe superiore e necessario che la disciplina del relativo rapporto garantisca l'avanzamento come effetto diretto ed immediato dell'accertato verificarsi di determinati presupposti di fatto, a prescindere da ogni indagine valutativa da parte del datore di lavoro. Ove a quest'ultimo, invece, sia riconosciuta la facolta di apprezzare discrezionalmente i presupposti dell'avanzamento, nella loro consistenza ed estensione, la posizione del dipendente viene a configurarsi come mera aspettativa alla promozione, e, in quanto tale, e sfornita di tutela giuridica. (nella specie, premesso il principio di cui sopra, la SC ha ritenuto correttamente affermato dai giudici del merito che la mancata 'promozione a sceltà , secondo i criteri previsti dagli artt 66 e 57 dei CCNL del 28 febbraio 1941 e del 19 ottobre 1965 per gli impiegati delle casse di risparmio, non poteva essere sindacata dal dipendente in considerazione dell'ampia discrezionalita che quel sistema di promozione conferisce al datore di lavoro). (V 473/72, mass n 356422).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 28/02/1941 num. 66, Contr. Coll. 19/10/1965 num. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)