Sez. 6, Sentenza n. 23777 del 25/03/2003 Cc. (dep. 29/05/2003) Rv. 225680 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Denaro - Convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria - Motivazione in ordine alla qualificazione quale corpo di reato - Sufficiente.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO
In sede di convalida di un sequestro probatorio di denaro, operato dalla polizia giudiziaria nei confronti di indagati per associazione finalizzata alla immigrazione clandestina e allo sfruttamento della prostituzione, è sufficiente la indicazione degli elementi che giustificano la possibilità che il denaro stesso possa essere qualificato come corpo di reato ossia la sussistenza del "fumus" circa il rapporto di immediatezza con il reato, dovendo escludersi ogni dimostrazione circa la sua provenienza o appartenenza, riservata a momenti successivi, quali il sub-procedimento instaurato con la richiesta di restituzione o l'accertamento della responsabilità degli imputati in relazione ai reati contestati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)