Sez. 1, Sentenza n. 4274 del 23/06/1997 Cc. (dep. 23/07/1997) Rv. 208414 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Corpo di reato - Menzione, nel provvedimento di sequestro, delle specifiche esigenze probatorie che lo rendono necessario - Necessità - Esclusione - Ragione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO
In tema di sequestro probatorio di cose che assumono la qualifica di "corpo di reato", non occorre fornire la dimostrazione, nel provvedimento che lo dispone, della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del "corpus delicti" è "in re ipsa".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)