Sez. 1, Sentenza n. 5131 del 22/05/1998 (Rv. 515717 - 01)
TITOLI DI CREDITO - TITOLI AL PORTATORE - TRASFERIMENTO | Perfezionamento - Attraverso la consegna - Conseguenze - In tema di onere della prova - Distribuzione.
TITOLI DI CREDITO - TITOLI AL PORTATORE - TRASFERIMENTO
Il libretto al portatore costituisce un titolo di credito che legittima il suo possessore a riscuotere, giacché individua in quest'ultimo il soggetto nei cui confronti la banca può pagare con effetto liberatorio. Il suo trasferimento si perfeziona con la sola consegna e opera l'effetto di costituire, in capo all'"accipiens", la suddetta legittimazione, indipendentemente dalla prova di una giusta "causa traditionis". Da ciò consegue che deve fare carico al "tradens" che eventualmente pretenda la restituzione della somma (o di parte di essa) portata dal libretto, la prova della carenza, iniziale o sopravvenuta, della "causa traditionis".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2003
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)