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Sez. 1, Sentenza n. 7869 del 09/06/2000 (Rv. 537441 - 01)

TITOLI DI CREDITO - TITOLI AL PORTATORE - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE | "Lettera di risparmio" al portatore emessa da cassa rurale - Disciplina sui libretti di risparmio al portatore - Principi della incorporazione, letteralità, autonomia e astrattezza - Applicabilità - Conseguenze - Legittimazione all'incasso del portatore - Sussistenza - Oneri probatori a carico degli eredi dell'originario titolare - Estremi.
Stato
decisa il 2000-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537441-01

TITOLI DI CREDITO - TITOLI AL PORTATORE - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE

In riferimento ad una "lettera di risparmio" rilasciata da una cassa rurale, che abbia la natura di titolo al portatore, trovano applicazione gli art. 1835, 1836, 1992, 1883 e 2003 cod.civ., e in particolare i principi della incorporazione, della letteralità, dell'autonomia e dell'astrattezza, con la conseguenza che la sola consegna del titolo vale ad attribuire al portatore sia l'investitura formale del diritto in esso incorporato, sia la legittimazione all'esercizio dello stesso, ed il portatore del titolo è quindi legittimato, in quanto tale, all'incasso del relativo importo, senza essere onerato della dimostrazione di un negozio di trasmissione del titolo, mentre gli eredi del soggetto a cui il titolo sia stato rilasciato dall'istituto emittente, se ne richiedono la restituzione, hanno l'onere di provare l'esistenza di una valida ragione giustificativa della loro pretesa (come, ad esempio l'acquisto in mala fede da parte dell'attuale portatore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1835, Cod. Civ. art. 1836, Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 1993, Cod. Civ. art. 2003

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)