Sez. 1, Sentenza n. 2706 del 23/10/1973 (Rv. 366213 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - AZIONI ESPERIBILI DAL LAVORATORE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - AZIONI ESPERIBILI DAL LAVORATORE.*
Nel caso di omesso o insufficiente versamento dei contributi assicurativi, sono configurabili, a favore del lavoratore, due distinte azioni, caratterizzate da presupposti e da contenuti differenti. Il prestatore d'opera puo, invero, invocare, ai fini del risarcimento dei danni, la responsabilita contrattuale configurata dall'art 2116 cod civ a carico dell'imprenditore e fondata sul duplice presupposto dell'inadempienza contributiva e della conseguente perdita totale o parziale della pensione. Poiche, ai fini di tale Azione, il danno risarcibile e rappresentato da siffatta perdita e cioe dal mancato conseguimento del valore che, a rapporto esaurito, rappresenta per il lavoratore la prestazione previdenziale che gli sarebbe spettata nell'ipotesi di regolare versamento dei contributi, la relativa pretesa risarcitoria e esperibile soltanto dopo che l'istituto abbia negato il diritto alla pensione. Infatti solo da questo momento e configurabile un danno attuale a carico del lavoratore e, quindi, l'interesse ad agire del medesimo. Questi, peraltro, puo esperire contro il datore di lavoro inadempiente anche una ulteriore Azione diretta alla tutela della posizione assicurativa lesa da tale inadempimento ed a ottenere la condanna dell'imprenditore al pagamento dei contributi, ovvero, se cio non sia possibile, alla reintegrazione in Forma specifica o per equivalente del danno subito. Ai fini di quest'ultima Azione viene in considerazione il valore della posizione assicurativa in se considerata, come bene suscettibile di lesione ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti la erogazione delle prestazioni previdenziali, con la conseguenza che la relativa pretesa e azionabile prima ed indipendentemente dal verificarsi di questi stessi eventi. (V 1304/71, mass 351496; 3797/69, mass n 344096; 4/68, mass n 330778).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)