Sez. L, Sentenza n. 5228 del 05/06/1996 (Rv. 497974 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Esercizio dell'opzione per la prosecuzione del rapporto ex art. 6 legge n. 54 del 1982 - Risoluzione del rapporto ad iniziativa del datore di lavoro - Determinazione del danno conseguente - Criterio - Complesso delle retribuzioni perdute dal licenziamento sino al raggiungimento del massimo assicurativo o del sessantacinquesimo anno d'età - Detrazione dell' "aliunde perceptum " a titolo di pensione - Considerazione degli oneri per il raggiungimento del requisito contributivo - Necessità - Valutazione equitativa del danno - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di illegittima risoluzione del rapporto di lavoro con dipendente che ai sensi dell'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n.54(di conversione con modifiche del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791)- applicabile anche agli autoferrotranvieri a seguito della sentenza n. 226 del 1990 della Corte Costituzionale - abbia richiesto di proseguire nell'attività lavorativa al fine di raggiungere l'anzianità contributiva massima utile, il danno conseguente va liquidato in termini di differenza fra il complesso delle retribuzioni perdute dal momento del licenziamento fino al raggiungimento del massimo assicurativo o del sessantacinquesimo anno d'età, e quanto il lavoratore abbia percepito "aliunde" a titolo di pensione, tenuto altresì conto delle spese eventualmente sostenute dallo stesso per ottenere la ricongiunzione di ulteriori anni di anzianità contributiva, mentre alla valutazione equitativa di tale danno può provvedersi nel solo caso in cui il giudice, dandone adeguata motivazione, riconosca che il lavoratore non abbia fornito elementi di prova sufficienti per procedere con il sopraindicato criterio di quantificazione matematica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)