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Sez. L, Sentenza n. 1264 del 06/02/1998 (Rv. 512332 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili - Pensione di inabilità e assegno di invalidità - Revoca - Contestazione giudiziale - Oggetto del giudizio - Impugnativa di atto amministrativo - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Accertamento anche d'ufficio del requisito economico - Necessità.
Stato
decisa il 1998-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512332-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Le controversie in materia di revoca di pensione di invalidità civile o di assegno di invalidità civile, al pari di quelle concernenti il diritto di ottenere per la prima volta tali prestazioni negate in sede amministrativa, non danno luogo ad una impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguardano il diritto del cittadino di ottenere quella tutela diretta che la legge gli accorda; con la conseguenza che il giudice non è chiamato a verificare la legittimità dell'atto amministrativo di diniego, o di revoca, o di soppressione, per applicarlo o disapplicarlo, ma ad accertare se sussista o meno il diritto del cittadino alla prestazione. Ne deriva che - così come si deve tener conto anche degli aggravamenti e di tutte le infermità che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, per applicazione analogica della disposizione dettata dall'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. in materia di invalidità pensionabile - il giudice è tenuto, anche d'ufficio, ad accertare la sussistenza, accanto al requisito sanitario, del requisito cosiddetto economico, tenuto presente che tale requisito potrebbe essere venuto meno nelle more tra la revoca o soppressione della prestazione e l'epoca della pronuncia giudiziaria.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)