Sez. 2, Sentenza n. 11857 del 18/01/2006 Ud. (dep. 04/04/2006) Rv. 233800 - 01
GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATIVA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE CASSAZIONE | Appello del pubblico ministero avverso la sentenza di non doversi procedere ex art. 529 cod. proc. pen. pronunciata dal tribunale in composizione monocratica - Sentenza di appello che riqualifica il fatto e riforma con condanna - Attribuzione del reato, per effetto della riqualificazione, al tribunale in composizione collegiale con la necessità dell'udienza preliminare - Determinazioni del giudice di legittimità - Annullamento della sentenza - Necessità di un nuovo giudizio.
GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATIVA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE CASSAZIONE
La sentenza del giudice di appello che, sull'impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere emessa dal tribunale in composizione monocratica in un procedimento con citazione diretta a giudizio, riqualifica il fatto e condanna per un reato più grave compreso nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale, deve essere annullata in sede di giudizio di legittimità per la violazione dell'art. 33 octies cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione del giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)