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Sez. 2, Sentenza n. 18607 del 16/04/2010 Ud. (dep. 17/05/2010) Rv. 247541 - 01

GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATIVA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE CASSAZIONE | Imputazione pertinente a reato di attribuzione monocratica - Più grave qualificazione del fatto in appello - Conseguente riferibilità del fatto al giudice collegiale di primo grado - Annullamento della sentenza impugnata - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247541-01

GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATIVA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE CASSAZIONE

Il giudice di appello che conferisca al fatto una qualificazione giuridica più grave, in relazione alla quale sia prevista (a differenza che per quella contestata) la cognizione del tribunale in composizione collegiale e non monocratica, non deve annullare la sentenza, dato che la prescrizione in tal senso (posta nell'art. 33-octies cod. proc. pen.) riguarda il caso di diretta violazione delle regole sul riparto di attribuzione e non nel caso in cui il giudice monocratico si sia pronunciato su una fattispecie effettivamente rimessa alla sua valutazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 octies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)