Sez. 3, Sentenza n. 3499 del 24/05/1986 (Rv. 446438 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE AD ALTRO GIUDICE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE AD ALTRO GIUDICE.*
L'ordinanza, con la quale il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 616 cod. proc. civ. rimetta la causa di opposizione alla esecuzione ad altro giudice, per ragioni di Competenza, risolvendo il contrasto insorto in proposito fra le parti, ha contenuto decisorio sulla Competenza medesima, ed è quindi impugnabile con ricorso per regolamento di Competenza. (V 1287/81, mass n 411877).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)