Sez. U, Sentenza n. 8435 del 04/05/2004 (Rv. 572585 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Mutabilità del titolo - Ammissibilità - Condizioni - Pensioni erogate dal Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia - Equiparazione al trattamento di vecchiaia - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Nel vigente ordinamento previdenziale non è configurabile né un principio generale di immutabilità del titolo della pensione né il principio inverso, di portata ugualmente generale, del diritto al mutamento del suddetto titolo, atteso che il carattere frammentario del sistema normativo impone soluzioni diverse in relazione alla disciplina dei singoli istituti. Ne consegue che le pensioni di anzianità erogate dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, regolate dall'art. 10 della legge 22 ottobre 1973 n. 672, al compimento dell'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia sono equiparate a tutti gli effetti al relativo trattamento, per il quale non trova più applicazione, da tale momento, la riduzione della prestazione prevista dal terzo comma dello stesso articolo.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1973 num. 672 art. 10, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 34, Legge 08/08/1995 num. 335 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 04/12/1996 num. 659
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)