Sez. L, Sentenza n. 3567 del 05/04/1991 (Rv. 471554 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di anzianità. | In genere - Pensione di invalidità - In genere - Sostituzione della pensione di invalidità con quella di anzianità - Divieto - Limiti.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di anzianità.
Costituendo principio generale dell'ordinamento quello del divieto di mutamento del titolo della pensione, salve le ipotesi eccezionalmente previste dalla legge, non è ammissibile, allo stato della vigente legislazione, che il pensionato per invalidità chieda la sostituzione della pensione di invalidità con quella di anzianità, per avere raggiunto cumulativamente 35 anni di contribuzione effettiva in dipendenza di occupazione lavorativa successiva al pensionamento, al di fuori dei casi e senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 4 del D.L. 30 giugno 1972 n. 267, convertito, con modificazione, in legge 11 agosto 1972 n. 485.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 45 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 CORTE COST., Decreto Legge 30/06/1972 num. 267 art. 4, Legge 11/08/1972 num. 485 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)