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Sez. 5, Sentenza n. 42577 del 20/07/2016 Ud. (dep. 07/10/2016) Rv. 267782 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice di appello - Reato procedibile di ufficio in luogo di altro procedibile a querela - Violazione del divieto - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267782-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

In assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, viola il divieto di "reformatio in peius" la diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice del gravame, qualora a ciò consegua la configurazione di un delitto procedibile di ufficio, escluso dal primo giudice, in luogo di uno procedibile a querela. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva ritenuto configurabile il reato di violenza privata in luogo di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per il quale difettava la querela).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Cod. Pen. art. 392, Cod. Pen. art. 610

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)