Sez. 4, Sentenza n. 23186 del 13/04/2016 Ud. (dep. 01/06/2016) Rv. 268995 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Giudizio di appello - Attribuzione al fatto contestato di una diversa qualificazione giuridica in sentenza - Compatibilità con il principio del giusto processo fissato dall'art. 6 CEDU - Condizioni - Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Il giudice di appello può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione. (Fattispecie in cui la Corte, essendo intervenuta, a fronte di una iniziale imputazione per furto consumato, una condanna per furto tentato, successivamente riqualificata in appello in furto consumato, ha escluso la violazione dell'art. 6 CEDU essendo sufficientemente prevedibile per l'imputata la riqualificazione del fatto in quello originariamente contestato con l'esercizio dell'azione penale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)