Sez. 1, Sentenza n. 23937 del 09/11/2006 (Rv. 594866 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA | Efficacia nei confronti dello Stato - Ammissibilità - Efficacia normativa nei rapporti tra privati - Esclusione - Fondamento.
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA
Le disposizioni di una direttiva comunitaria non attuata hanno efficacia diretta nell'ordinamento dei singoli stati membri - sempre che siano incondizionate e sufficientemente precise e lo Stato destinatario sia inadempiente per l'inutile decorso del termine accordato per dare attuazione alla direttiva - limitatamente ai rapporti tra le autorità dello Stato inadempiente ed i soggetti privati (cosiddetta efficacia verticale), e non anche nei rapporti interprivati (cosiddetta efficacia orizzontale). Infatti, esclusivamente in tal senso si è pronunciata - sin dalla sentenza 26 febbraio 1986 nella causa n. 152/84 (Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health Authotity) - la giurisprudenza della Corte di giustizia europea (vincolante per i giudici nazionali), la quale non ha affatto superato il principio che le direttive obbligano esclusivamente gli Stati alla loro attuazione mediante strumenti normativi interni (talché l'applicazione delle loro disposizioni ai singoli è soltanto l'effetto indiretto delle disposizioni interne che le recepiscono), ma ha, più limitatamente, stabilito che lo Stato non può opporre ai singoli l'inadempimento, da parte sua, degli obblighi impostigli dalla direttiva, per cui esso risponde, nei loro confronti, dei danni derivanti da tale inadempimento.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)