Sez. 1, Sentenza n. 13042 del 23/01/2001 Cc. (dep. 30/03/2001) Rv. 218583 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Violazione dell'obbligo di integrale trasmissione al Tribunale del riesame degli atti presentati al gip per la richiesta della misura cautelare - Effetti - Perdita automatica di efficacia della misura - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In tema di riesame di misure cautelari, la sanzione di inefficacia della misura consegue automaticamente alla violazione dell'obbligo di integrale trasmissione all'organo del riesame di tutti gli atti presentati al giudice per le indagini preliminari. Ne consegue che non sussiste alcuna possibilità di selezione da parte dell'autorità procedente né vi è, da parte del Tribunale, possibilità di apprezzamento sulla rilevanza degli atti non trasmessi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)