Sez. U, Sentenza n. 1 del 03/01/2007 (Rv. 594874 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Violazione di legge nell'esercizio delle funzioni - Responsabilità disciplinare - Condizioni - Fattispecie concernente lo svolgimento delle funzioni di giudice delegato ai fallimenti.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la ricorrenza di un illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, non può essere configurata per effetto della semplice violazione della norma di legge, richiedendosi per la configurabilità dell'illecito disciplinare la ricorrenza di tre elementi: 1) un elemento oggettivo (la violazione di una norma di condotta); 2) uno soggettivo (che la violazione sia stata commessa con dolo o colpa) ed infine 3) un elemento esterno, consistente nel fatto che la violazione incida negativamente sulla credibilità del singolo magistrato ovvero sul prestigio dell'ordine giudiziario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura ritenendo che il giudizio non avesse consentito di ravvisare nei comportamenti inosservanti delle regole ascritti al giudice delegato - consistenti per lo più nella nomina di coadiutori del curatore in procedure di scarsa remunerazione, o senza il parere del comitato dei creditori - alcuna finalità diversa da quella di una migliore gestione delle procedure, e si fosse risolto nell'addebitare all'incolpato, giudice presso la sezione fallimentare di un grande tribunale, un inconsapevole contributo al discredito diffusosi intorno all'operato della sezione fallimentare, omettendo ogni specifica indagine circa l'elemento soggettivo ed il rapporto di causalità tra la condotta del giudice incolpato e la situazione generale emersa dall'operato di tutti i componenti della stessa sezione).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)