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Sez. 3, Sentenza n. 2509 del 18/04/1984 (Rv. 434526 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE (DEPORRE) - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA INCAPACITÀ E SUL DIVIETO DI TESTIMONIARE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434526-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE (DEPORRE) - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA INCAPACITÀ E SUL DIVIETO DI TESTIMONIARE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*

La deposizione resa da un teste incapace a testimoniare per essere interessato alla causa, in violazione dell'art. 246 cod. proc. civ., dà luogo ad una nullità di carattere relativo, per ricollegarsi alla tutela degli interessi delle parti e non ad una attività del giudice, con la conseguenza che la stessa non è più rilevabile, dovendosi ritenere sanata ex art. 157 cod. proc. civ., se non sia stata opposta in Sede di assunzione della prova o, quanto meno, nella prima istanza o difesa successiva. (Conf 5302/80, mass n 409160; (Conf 6349/80, mass n 410090).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)