Sez. 2, Sentenza n. 4736 del 27/05/1987 (Rv. 453380 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE - NULLITÀ RELATIVA ALL'AMMISSIONE ED ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROVA - DENUNCIA NELLA PRIMA ISTANZA O DIFESA SUCCESSIVA - NECESSITÀ - NOZIONE DI ISTANZA - DEDUZIONE DELLA NULLITÀ IN SEDE DI IMPUGNAZIONE AD OPERA DELLA PARTE CONTUMACE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE - NULLITÀ RELATIVA ALL'AMMISSIONE ED ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROVA - DENUNCIA NELLA PRIMA ISTANZA O DIFESA SUCCESSIVA - NECESSITÀ - NOZIONE DI ISTANZA - DEDUZIONE DELLA NULLITÀ IN SEDE DI IMPUGNAZIONE AD OPERA DELLA PARTE CONTUMACE - INAMMISSIBILITÀ.*
Le nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale hanno carattere relativo e, pertanto, ai sensi dello art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi (o alla conoscenza delle nullità stesse), intendendosi per "istanza", ai fini della norma citata, anche la richiesta di un provvedimento ordinatorio di mero rinvio e la formulazione delle conclusioni avanti al giudice di primo grado. Ne consegue che dette nullità non possono essere fatte valere in Sede di impugnazione, per cui neppure alla parte contumace è consentito dedurre in tale Sede la inammissibilità della prova testimoniale per limiti di valore e la incapacità dei testimoni, una volta che in primo grado la prova stessa sia stata ammessa ed espletata senza opposizione. (V 5149/85, mass n 442466; (V 2509/84, mass n 434526; (V 2241/81, mass n 412970; (V 6349/80, mass n 410090).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)