Sez. L, Sentenza n. 5149 del 19/10/1985 (Rv. 442466 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - IN GENERE - NULLITÀ - DENUNZIA DELLA PARTE INTERESSATA - PRIMA ISTANZA O DIFESA SUCCESSIVA AL VERIFICARSI DELLA NULLITÀ - NOZIONE DI "ISTANZA" - RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO ORDINATARIO DI MERO RINVIO O FORMULAZIONE DI CONCLUSIONI DAVANTI AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - SUFFICIENZA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - IN GENERE - NULLITÀ - DENUNZIA DELLA PARTE INTERESSATA - PRIMA ISTANZA O DIFESA SUCCESSIVA AL VERIFICARSI DELLA NULLITÀ - NOZIONE DI "ISTANZA" - RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO ORDINATARIO DI MERO RINVIO O FORMULAZIONE DI CONCLUSIONI DAVANTI AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - SUFFICIENZA.*
Le nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale hanno carattere relativo e, pertanto, ai sensi dello art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi (o alla conoscenza delle nullità stesse), intendendosi per "istanza", ai fini della norma citata, anche la richiesta di un provvedimento ordinatorio di mero rinvio e la formulazione delle conclusioni avanti al giudice di primo grado. (V 2509/84, mass n 434526; (V 2241/81, mass n 412970; (V 6349/80, mass n 410090; (V 1816/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)