Sez. 1 - , Sentenza n. 51891 del 29/10/2019 Cc. (dep. 23/12/2019) Rv. 278480 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Condannati per delitti ostativi cd. di prima fascia - Benefici penitenziari - Collaborazione impossibile – Accertamento – Estensione – Differenze rispetto all’accertamento della collaborazione effettiva.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di concessione di benefici penitenziari a soggetti condannati per delitti ostativi di prima fascia, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., l'accertamento della impossibilità (o della inesigibilità) della collaborazione con la giustizia è circoscritto alle sole circostanze su cui il condannato potrebbe riferire in relazione al delitto per cui è in esecuzione la custodia o la pena, e non può essere dilatato fino a ricomprendervi gli ulteriori contenuti informativi che consentono la repressione o la prevenzione di condotte criminose diverse, inerendo tale requisito alla diversa figura della collaborazione effettiva con la giustizia, di cui all'art. 58-ter, comma 1, ord. pen., ovvero quella forma di collaborazione che sola consente il superamento delle soglie minime di pena espiata necessario per l'accesso ai diversi benefici penitenziari.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)