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Sez. 1, Sentenza n. 7968 del 08/01/2016 Cc. (dep. 26/02/2016) Rv. 266239 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Accertamento giudiziale della collaborazione ai sensi dell'art. 58 ter legge n. 354 del 26 luglio 1975 - Ambito dell'accertamento da parte del giudice - Riferimento esclusivo ai comportamenti collaborativi riferiti al reato per il quale la persona si trova detenuta - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266239-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di concessione di benefici penitenziari, ai fini dell'accertamento giudiziale della condotta di collaborazione con la giustizia, di cui all'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, assumono rilievo non soltanto i comportamenti di collaborazione che ineriscono al delitto per cui è in esecuzione la custodia o la pena, ma anche gli apporti informativi che hanno consentito la repressione o prevenzione di condotte criminose diverse da esso, in coerenza con la "ratio legis" che ha inteso incentivare il fatto obiettivo della collaborazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto di permesso premio che ha escluso che la condotta collaborativa del detenuto poteva valutarsi in relazione ad altri procedimenti sentenze di condanna in cui il collaboratore aveva reso dichiarazioni in veste di testimone).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)